Anticipo TFR: Funzionamento, come richiederlo e casistiche di applicazione

Cos’è il TFR e come funziona

In questi ultimi anni, in Italia, soprattutto a causa di questo lungo periodo di crisi economica, che molto spesso concilia con una seria difficoltà nel reperimento di denaro dalle banche, sia esso impiegato per le più comuni spese di ogni giorno o soprattutto per quelle che possiamo definire straordinarie, sempre più persone stanno ricorrendo al cosiddetto anticipo del TFR.

Questa sigla altro non nasconde che l’acronimo di trattamento di fine rapporto, ovvero quella quota di denaro che il lavoratore dipendente matura giorno per giorno e che, solitamente, veniva erogata nel momento stesso in cui cessava il rapporto lavorativo; qualunque fossero le cause, che siano dovute al raggiungimento della pensione o a frutto di dimissioni o di un licenziamento.

Insomma, una specie di busta paga posticipata all’ultimo giorno di lavoro. Per effetto di una nuova legge, oggi, può essere richiesto in maniera anticipata, non più al termine del lavoro ma erogato proprio nel momento di maggior bisogno.

Per effetto di questo, quindi, sono sempre di più i dipendenti pubblici ma anche quelli privati, che formulano direttamente al datore o ai consulenti del lavoro questa richiesta.

Ma l’anticipo del trattamento di fine rapporto non è sempre un diritto del lavoratore, può infatti essere richiesto solo in casi specifici, e non sempre, vediamo quindi a chi spetta, perché e come fare a richiederlo nella forma corretta.

Trattamento di fine rapporto, chi può richiederlo?

La normativa del codice civile che disciplina questo argomento è trattata dall’articolo 2120 c.c., comma 6-11. In sintesi l’articolo stabilisce che ogni lavoratore che ha più di otto anni di servizio, in maniera continuativa e nello stesso posto di lavoro, sia esso pubblico o privato, possa richiedere e ottenere l’anticipo del trattamento di fine rapporto, fino ad un massimo del 70% dell’importo totale.

Questa richiesta può essere effettuata però una tantum, cioè una volta sola nel corso di tutto il rapporto, e verrà ovviamente detratta da quello che diventerà il nuovo ultimo TFR.

Adesso che abbiamo visto la normativa che regola questo argomento, cerchiamo di capire nello specifico e, caso per caso, quando il lavoratore dipendente può richiederlo al proprio datore di lavoro.

Velocemente chiariamo subito che i motivi che giustificano la richiesta di anticipazione TFR sono sempre stabiliti dall’articolo 2120 del codice civile e sono: spese sanitarie per terapie mediche e interventi ospedalieri straordinari che sono stati riconosciuti tali da strutture pubbliche; acquisto della prima casa che può essere sia per sé stessi, per i figli o per il coniuge, documentato mediante un atto di acquisto; per tutte le spese affrontate e sostenute durante l’astensione facoltativa dal lavoro a causa di un o stato di maternità; tutte le spese sostenute durante i congedi per la formazione extra lavorativa o per la formazione continua.

Questi sono gli unici casi in cui il lavoratore pubblico o privato ha diritto a richiederlo.

Trattamento di fine rapporto richiesto per spese sanitarie

L’anticipo di fine rapporto può essere richiesto e concesso qualora il dipendente si trovi a dover sostenere una serie di spese mediche, comprovate e riconosciute da strutture ospedaliere pubbliche, per effettuare terapie o interventi straordinari, sia a titolo personale che a vantaggio dei propri familiari.

Dunque, in questo caso, l’Asl dovrà fornire al paziente un’attestazione dettagliata, dove sarà indicato che la terapia proposta, o l’intervento da effettuare sia necessario, importante e delicato oltre che da un punto di vista strettamente medico sanitario anche da un punto di vista economico.

Per meglio comprendere cosa s’intenda per straordinarietà ci possiamo rifare ad una sentenza della Cassazione di una ventina di anni fa, in cui si evince chiaramente che questo concetto non è da considerarsi solo in casi di importanza vitale (come per un trapianto di organi, o cure che si rendono necessarie per la sopravvivenza di una persona), ma che va contestualizzate anche, e soprattutto, in base a importanza e delicatezza sia dal punto di vista medico che dal punto di vista economico, quindi in relazione alle condizioni psicologiche, economiche e fisiche del lavoratore richiedente.

Questo comporta che se la prestazione, qualunque essa sia, ha un costo elevato o viene dichiarata delicata dall’Asl, il datore di lavoro dovrà erogare l’anticipo del trattamento di fine rapporto.

Che la prestazione sia poi effettuata in una struttura pubblica o privata questo non conta. Inoltre, il lavoratore non deve necessariamente aver fatto dei preventivi o aver già sostenute parte delle spese, anzi, potrà pretendere il settanta per cento del TFR che ha già maturato anche se le spese risultassero complessivamente inferiori alla cifra da acquisire.

In questa categorie rientrano anche gli oneri accessori, ovvero tutte le spese di viaggio o quelle affrontate per l’assistenza ad un parente.

Trattamento di fine rapporto richiesto per l’acquisto della prima casa

L’anticipo di fine rapporto può essere richiesto e concesso qualora il dipendente si trovi a dover sostenere l’acquisto della prima casa di abitazione sia se questa è finalizzata a sé stesso sia se per un proprio figlio o a nome del coniuge, se sposato in comunione dei beni.

Inoltre, può usufruirne se l’acquisto è tramite partecipazione ad un cooperativa edilizia o se per costruzione di immobile sul proprio terreno.

Quello che, invece, non è consentito è se l’anticipo del trattamento di fine rapporto viene richiesto per sostenere spese di ristrutturazione, manutenzione o ampliamento.

Non può essere richiesto nemmeno per far fronte a debiti atti a scongiurare l’esproprio della casa, e le spese sostenute, dovranno essere sempre successive alla data della richiesta, quindi, in questo modo, non sarà possibile richiederlo per colmare vecchie spese.

Per quanto riguarda, invece, l’atto notarile utile a dimostrare l’acquisto della prima casa, la Corte Costituzione si è espressa dichiarando l’incostituzionalità del richiamo, poiché l’anticipazione del trattamento di fine rapporto è proprio lo strumento necessario a stipulare il medesimo atto.

E’ sufficiente, quindi, un contratto preliminare di compravendita o un documento che attesti l’avvio dell’acquisto della prima casa.

Trattamento di fine rapporto richiesto per la maternità

L’anticipo di fine rapporto può essere richiesto e concesso qualora al dipendente durante l’utilizzo del congedo parentale, introducendo recentemente anche l’assenza prolungata a causa di malattia del bambino, come valido motivo per richiederla.

I lavoratori che ne volessero usufruire devono osservare un preavviso di quindici giorni, in modo da poter consentire al datore di lavoro di assolvere alla richiesta.

In questo caso, non c’è una specifica documentazione da produrre e la richiesta economica va commisurata. Se si ritiene che le spese che saranno sostenute risulteranno maggiori di quelle erogate, allora si dovrà fornire una congrua documentazione comprovante.

Trattamento di fine rapporto, anticipazioni 2023

Stando a quanto sembra non dovrebbero esserci grosse novità in vista per l’anno 2023, quindi le regole restano le stesse di oggi. Se dunque si rientra in uno dei casi sopra indicati e s’intendesse avvalersi di questa possibilità è necessario compilare la domanda per il trattamento di fine rapporto, da soli o con l’ausilio di consulenti del lavoro, e consegnarla direttamente al proprio datore di lavoro.