Aggiotaggio Bancario: In cosa consiste e casi famosi italiani di aggiotaggio

Cosa s’intende per aggiotaggio?

L’aggiotaggio consiste nella diffusione di false notizie sui mercati finanziari finalizzate ad far ottenere il rialzo o il ribasso della quotazione di un titolo in borsa. L’aggiotaggio è quindi un reato punto dall’articolo 501 del codice di procedura penale che in estrema sintesi recita:

” Chiunque al fine di turbare l’andamento del mercato interno, diffonda false notizie, esagerate o tendenziose oppure operi altri artifici allo scopo di provocare la riduzione o l’aumento del prezzo delle merci, della quotazione delle azioni sui mercati di borsa e comunque nei mercati regolamentati, è punito con la reclusione fino a tre anni ed al pagamento di una multa che va da 516 a 25.882 euro . La pena è raddoppiata nei casi in cui il reato viene commesso da un italiano con l’intento di favorire intessi stranieri…..”

La normativa del codice di procedura penale delinea l’aggiotaggio semplice identificando specificatamente l’interesse pubblico che viene leso ed il dolo ossia la colpa di chi lo commette.

Quando il dolo viene commesso in settori specifici ci troveremo difronte specificatamente all’aggiotaggio bancario commesso verso gli istituti di credito ed aggiotaggio societario commesso verso le società.

Entrambi i reati sono disciplinati ed i riferimenti normativi sono presenti all’interno del Codice Civile. A seguito della modifica del Testo Unico Bancario del 141/1938,avvenuta tramite il Decreto Legge 61/2002, il legislatore ha provveduto alla modifica dell’art 2637 del Codice Civile.

Le modifiche apportate prevedono che compie il reato colui che divulghi notizie false o effettui operazioni simulate o artefici volti a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati e non oppure mini con il suo comportamento a screditare la stabilità patrimoniale che il pubblico ripone nel canale bancario.

Chi commette il reato sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Scopo dell’evoluzione normativa è stato quello di semplificare e razionalizzare la normativa riunendo entrambi i reati. Successivamente con l’introduzione della Legge 62/2005 il legislatore ha voluto ulteriormente apportato una modifica all’interno dell’aggiotaggio societario.

La normativa limita l’effetto della variazione dei prezzi degli strumenti finanziari unicamente alle società che operano nei mercati non quotati prevedendo per le altre un’apposita disciplina presente all’interno del Testo Unico di Intermediazione Finanziaria.

La normativa menzionata all’articolo 185 disciplina nello specifico la manipolazione del mercato avente come obiettivo gli strumenti finanziari quotati.

Affinché si realizzi il reato è necessario che il reo metta in atto una condotta manipolativa che provochi una sensibile alterazione dei prezzi di mercato.

Per cui affinché si manifesti il reato non è necessaria solo la divulgazione delle notizie ma anche che venga messa in atto una condotta volta alla stessa manipolazione.

La giurisprudenza italiana identifica come luogo fisco in cui il reato viene commesso la Borsa di Milano riconoscendo l’impossibilità di compiere lo stesso fuori dal mercato.

Casi italiani famosi di aggiotaggio

Parmalat

Tra questi possiamo annoverare il caso Parmalat che ha avuto un importante scalpore mediatico per la presenza del gruppo non solo sul territorio italiano ma anche nel mercato estero.

Le alte sfere della società quotata in borsa , come noto, nonostante il suo forte indebitamento, hanno continuato a dare sui mercati notizie ben differenti dalla reale situazione finanziaria.

I risultati di alti profitti e di forte solidità della stessa hanno indotto i risparmiatori in inganno. Motivo per cui non solo gli investitori ma anche singoli risparmiatori hanno continuato ad investire all’interno della società rassicurati dalle solide informazioni divulgate.

Nel 2003 l’attività di emissione delle obbligazioni si è ulteriormente intensificata con i risvolti negativi noti a tutti che hanno portato a dicembre dello stesso anno al crack del gruppo ed alla sua ammissione all’amministrazione straordinaria.

La falsità delle informazioni diffuse in alcune conferenza stampa tra il 2002 ed il 2003 che hanno celato una crisi, probabilmente in atto già dal 1999, hanno creato una considerevola alterzione del prezzo di mercato dei titoli Parmalat quotati sulla Borsa valori di Milano.

Antonveneta

Nella scalta alla Banca Antoneventa effettuata dalla Banca Popolare di Lodi è stato paventato il reato di aggiotaggio societario. Il caso è stato attentamente valutato in più annualità da parte della Corte di Cassazione che ha condannato l’acquisto tramite altri artifici di una posizione dominante all’interno della Banca Antonveneta nel 2005 violando il lancio di un’offerta pubblica di acquisto OPA.

Con questo termine tecnico si identifica il meccanismo legale di fissazione del prezzo che l’offerente deve dichiarare deve essere disposto a sborsare per l’acquisto di una singola azione.

Il mancato lancio di un OPA ha come conseguenza che il prezzo delle singole azioni sia liberamente fissato sulla base della quotazioni di mercato.

Questa condotta ha sicuramente provocato una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Nel caso specifico infatti il prezzo delle azioni dell’istituto di credito sono aumentati del 50%.

Caso Ricucci

Nel 2006 grande scalpore a livello mediatico è stato l’arresto dell’imprenditore Stefano Ricucci. Tra i reati contestati è presente l’aggiotaggio per il ricollocamento del 14% delle quote di RCS tramite una società di comodo riconducibile all’imprenditore stesso.

L’operazione è stata messa in piedi utilizzando 2 società collegate all’imprenditore che avrebbero dovuto acquistare delle azioni RCS tramite un finanziamento ottenuto da una banca americana ed una olandese.

Successivamente al loro acquisto le due società di comodo avrebbero dovuto diffondere sul mercato false notizie relativamente al prezzo di acquisto dichiarandolo nettamente più alto rispetto a quello reale.

Intento dell’intera operazione era quello di ricollocare le azioni acquistate ad un prezzo di favore che gli consentisse di guadagnare e di estinguere il finanziamento ottenuto dai due istituti di credito.

Banca Popolare di Vicenza

I Vertici del gruppo bancario Banca Popolare di Vicenza, messo in liquidazione nel 2023, sono stati accusati del reato di aggiotaggio a seguito di diffusione di false notizie e di operazioni fraudolente che hanno portato all’alterazione del prezzo delle azioni Bpvi.

La condotta lesiva ha comportato all’alterazione di fiducia del rapporto con l’istituto di credito. Grazie alla divulgazione di false notizie relativamente al corretto valore della azioni si è ottenuto un duplice effetto negativo che ha penalizzato notevolmente l’andamento del mercato ed ha indotto molti risparmiatori ad acquistare le azioni del gruppo.

Nel dettaglio l’acquisto delle azioni ad un prezzo più alto rispetto al loro reale valore di mercato ha generato grandi perdite verso i consumatori molti dei quali, forti delle notizie artefatte hanno investito anche tutti i loro risparmi, con i rivolti negativi noti ormai a tutte le cronache.

Per questa casistica si attendono ancora i risvolti giudiziari ed i decreti di condanna che vedono come principale capo di imputazione l’aggiotaggio bancario.

L’aggiotaggio si differenzia nettamente dall’insider trading. Con il termine anglosassone si definisce l’operazione messa in atto da chi riveste un ruolo importante all’interno di una società e che, venuto a conoscenza di importanti informazioni non ancora di dominio pubblico, specula acquistando o vendendo i titoli della stessa nell’intento di ottenere un vantaggio per sè stesso.

Essendo un abuso di informazioni privilegiate il nuovo Testo Unico in materia finanziaria è considerato a tutti gli effetti un reato che viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni ed una multa da 20.000 a 3 milioni di euro.

Al giudice è data la facoltà ai aumentare la pena nei casi di massima gravità collegati alla posizione all’interno della società e per l’entità del profitto ottenuto.

Al fine di evitare che si possa configurare il reato di insider trading disciplinato all’articolo 114 del Testo Unico Finanziario le società quotate sono obbligate a comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che sono relative alle società emittenti e alle sue controllate.