Calcolo Tasi: Come Farlo Correttamente nel 2023

La Tasi: cos’è?

La Tasi è il tributo sui servizi indivisibili e viene fatto pagare dal comune in cui sono presenti unità immobiliari o terreni nei confronti di chiunque ne detenga il possesso a qualsiasi titolo, includendo nella categorie le abitazione principale, le aree fabbricabili e le aree scoperte adibite a qualsiasi uso.

Il tributo nato con la legge di stabilità del 2013 finanzia una buona parte dei servizi offerti dai comuni che vanno dall’illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la protezione civile e così via ossia tutti quei servizi offerti alla collettività. Tali servizi per loro natura non sono ritenuti personali da qui la locuzione indivisibile.

Ogni comune con apposita delibera deve ogni anno stabilire l’aliquota applicabile per l’anno solare di riferimento e cosa andrà materialmente a finanziare nell’ottica della trasparenza che contraddistingue i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Il pagamento del tributo coincide con le date stabilite per il versamento dell’Imu ed è a cadenza semestrale nel mese di giugno e dicembre di ogni anno. La normativa che ha introdotto il tributo è la n°147/2013, modificata in parte nel 2016 e che prevedere, in caso di ci siano più proprietari, ognuno dovrà assolvere al pagamento in proporzione alla quota posseduta.

In alternativa secondo quanto disposto dal codice civile si applica il principio della solidarietà sulla base del quale è possibile che uno dei comproprietari paghi la quota per tutti con la possibilità di richiedere il rimborso di quanto anticipatamente versato agli altri comproprietri.

La Tasi spetta, in caso di locazione finanziaria, al locatario a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ma nel caso in cui ci siano stati più locatari all’interno dell’anno sarà il proprietario che dovrà assolvere al pagamento.

Sono tenuti al pagamento della Tasi:

  1. propetari di abitazione principale di lusso compresi nelle categorie catastali A1 abitazione signorile, A8 ville e A9 castello o palazzo di valore storico ed artistico per i quali generalmente viene applicata un’aliquota minima pari allo 0,4 per mille;
  2. proprietari di seconda casa;
  3. proprietari di negozi ed uffici;
  4. proprietari di immobili d’impresa;
  5. proprietari fabbricati rurali sa uso strumentale.

Sono escluse dal pagamento della Tasi:

  • immobili adibiti ad abitazione principale;
  • immobili che rientrano nelle categorie castali C2 ossia magazzini, locali di deposito o autorimesse, C6 ossia autorimesse, stalle e scuderie ;
  • chi ha sottoscritto un contratto di fitto adibito ad abitazione principale.

La Normativa

La normativa prevede che alcune categorie di contribuenti siano esenti dal pagamento della Tasi assimilandole ai contribuenti possessori di abitazione principale.

Rientrano in questa categoria:

  • immobili adibiti ad abitazione principale assegnati a soci di cooperative edilizie con proprietà indivise;
  • alloggi sociali come da decreto del Ministero delle infrastrutture;
  • immobile assegnato al coniuge a seguito di sentenza di separazione;
  • immobili di proprietà delle Forze armate, della Polizia, dei Vigili del fuoco e del personale di carriera prefettizia non concessi in locazione;
  • abitazioni di cittadini residenti all’estero iscritti regolarmente all’Aire o pensionati in Italia a patto che l’unità non sia locata o data in comodato d’uso;
  • immobili di proprietà o dati in usufrutto a persone anziane o disabili ricoverate presso case di cura ma solo nel caso in cui il comune l’abbia disciplinato con apposita delibera comunale;
  • le aree condominiali non detenute o occupate ad uso esclusivo, le aree scoperte che fungono da pertinenza o accessorie a quella imponibile appositamente disciplinate dal codice civile e le abitazioni principali in cui si ha la residenza ad esclusione delle rendite catastali A1, A8 ed A9.

Sono inoltre esenti ,a prescindere di quanto appositamente disciplinato nel decreto istitutivo della tassa e successive modifiche, gli immobili per i quali il comune ha deliberato l’aliquota pari a zero. La normativa prevede infatti che la somma delle aliquote di Imu e Tasi non possa superare il 10,6 per mille, motivo per cui,se il comune ha già deliberato il massimo previsto, inevitabilmente non potrà applicare l’aliquota per la Tasi.

Come calcolare la Tasi

La Tasi viene calcolata applicando l’aliquota scelta con apposita delibera comunale sulla base imponibile. L’aliquota Tasi stabilita inizialmente dalla normativa è pari al1 per mille ma la stessa è può essere anche differente e comunque non può eccedere il 2,5 per mille. Sempre il comune di residenza con apposita delibera può anche decidere di ridurre il suo valore fino ad azzerarlo. L’Imu e la Tasi sono calcolate e fatte pagare con le stesse date ed anche le loro modalità di calcolo sono uguali.

Differentemente dalla Tasi , l’Imu è la tassa sul possesso dell’immobile per cui una tassa di natura individuale mentre la Tasi è una tassa collettiva.

Per poter calcolare la Tasi è fondamentale che si conoscano alcuni elementi quali il codice catastale che rappresenta il comune di ubicazione del fabbricato o del terreno, l’indicazione se è terreno o fabbricato, la rendita catastale o il reddito dominicale e le aliquote previste dal comune.

La maggior parte dei dati sono presenti all’interno della visura catastale che,al fine di commettere errori, deve essere naturalmente aggiornata.

Nel corso degli anni,a seguito di variazioni, le rendite potrebbero essere state aggiornate per cui è fondamentale verificare che i dati siano quelli corretti. Il documento prodotto dal catasto identifica chiaramente i dati relativi al possesso del fabbricato o del terreno che può essere pieno o in comproprietà.

Per effettuare il calcolo, noti i dati catastali di base, si procederà ad un calcolo articolato riassumibile in alcuni semplici passaggi. Per quanto riguarda i fabbricati si procederà a rivalutare la rendita catastale del 5% e a moltiplicare il risultato per un coefficiente fisso pari a 120.

Il risultato ottenuto sarà a sua volta moltiplicato per l’aliquota Tasi prevista dal comune sulla base della delibera aggiornata del comune in cui è ubicato l’immobile. Nella lettura della delibera bisogna far attenzione ad identificare le casistiche relative agli esoneri e ad indentificare chi non è tenuto al pagamento del tributo. L’importo così determinato è quanto deve essere pagato annualmente ai fini Tasi.

Naturalmente nel caso in cui il contribuente non è proprietario unico,l’importo ottenuto dovrà essere ripartito in proporzione alla quota di possesso. Relativamente ai terreni è importante preventivamente verificare se lo stesso è di natura agricola o edificabile e se lo stesso rientri in zone montane.
La normativa nel corso del tempo ha subito modifiche e deroghe tanto che a causa di eventi calamitosi è stato previsto che in alcune zone montane il pagamento del tributo sia stato sospeso.
Nel caso di un terreno agricolo per poter procedere al calcolo basta moltiplicare la rendita dominicale per un coefficiente fisso pari a 125.

Il risultato ottenuto dovrà a sua volta essere moltiplicato per l’aliquota prevista sulla delibera comunale per l’anno di riferimento ottenendo dunque l’importo annuale da pagare. In caso di comproprietà vale la regola di ripartizione sulla base del possesso salvo la possibilità di far pagare l’interno ad un unico proprietario per il principio della solidarietà.
L’importo che invece dovrà essere preso in considerazione per un area fabbricabile sarà determinato moltiplicando la rendita per l’aliquota presente sulla delibera comunale.

Vista la complessità dei calcolo e la massima attenzione che deve essere posta, sia nella lettura delle delibere che nella corretta identificazione della tipologia di contribuente, si consiglia di rivolgersi ad un professionista che vi possa assistere e dare tutte le informazioni corrette. Il calcolo è altamente complesso per cui necessita di adeguate competenze.

Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *